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[1]Alle Associazioni cooperative di produttori di agrumi costituite, o che si costituiranno, sia per promuovere l'aumento della esportazione del frutto, sia per la trasformazione industriale del frutto stesso prodotto negli agrumeti appartenti ai soci, oltre alle agevolezze fiscali e ai benefizi a cui possono aver diritto in forza delle leggi vigenti, e' concessa la esenzione della imposta di ricchezza mobile per un decennio che decorrera' dalla data della pubblicazione della presente legge per le Societa' gia' costituite, e dalla data dell'atto di fondazione per quelle che si costituiranno dopo la pubblicazione suddetta.
[2]Saranno altresi' stabiliti in favore delle Associazioni considerate nel presente articolo, premi di incoraggiamento con le condizioni da determinarsi dal ministro d'agricoltura.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 2 giugno 1921
