Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sara' compreso nei limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col R. decreto 23 aprile 1910, n. 204.

[2]5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono aumentati della meta' i limiti assegnati alle operazioni di sconto a saggio di favore, per i tre Istituti di emissione, dall'art. 28 del citato testo unico 28 aprile 1910, n. 204, e dalle leggi 17 luglio 1910, n. 492, e 5 luglio 1912, n. 869".

Testo in vigore dal 25 novembre 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1914

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 25 novembre 1914.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono aumentati della meta' i limiti assegnati alle operazioni di sconto a saggio di favore, per i tre Istituti di emissione, dall'art. 28 del citato testo unico 28 aprile 1910, n. 204, e dalle leggi 17 luglio 1910, n. 492, e 5 luglio 1912, n. 869".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art12 · fonte del testo

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