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[1]L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sara' compreso nei limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col R. decreto 23 aprile 1910, n. 204.
[2]5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono aumentati della meta' i limiti assegnati alle operazioni di sconto a saggio di favore, per i tre Istituti di emissione, dall'art. 28 del citato testo unico 28 aprile 1910, n. 204, e dalle leggi 17 luglio 1910, n. 492, e 5 luglio 1912, n. 869".
Testo in vigore dal 25 novembre 1914 al 16 dicembre 2009
