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L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sara' compreso nei limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col R. decreto 23 aprile 1910, n. 204.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 25 novembre 1914
