Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 25 novembre 1914. Leggi il testo vigente →

L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sara' compreso nei limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione approvato col R. decreto 23 aprile 1910, n. 204.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 25 novembre 1914

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari