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[1]Le disposizioni dell'art. 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono applicabili agli stabilimenti per la produzione e per la trasformazione dei derivati agrumari anche quando, per ragioni di affinita' o di connessione dei procedimenti industriali, vengano in essi lavorati altri prodotti.
[2]I contratti eventualmente stipulati dalla Camera agrumaria con gli stabilimenti suddetti saranno registrati con riduzione della tassa normale a un quarto.
[3]La Camera ha facolta' di accordare agevolazioni e premi agli stabilimenti medesimi, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
[4]12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 647
12La L. 7 aprile 1921, n. 647 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 15 della legge 5 luglio 1908 n. 404, 11 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono prorogate al 31 dicembre 1930".
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
