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[1]Le disposizioni dell'art. 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono applicabili agli stabilimenti per la produzione e per la trasformazione dei derivati agrumari anche quando, per ragioni di affinita' o di connessione dei procedimenti industriali, vengano in essi lavorati altri prodotti.
[2]I contratti eventualmente stipulati dalla Camera agrumaria con gli stabilimenti suddetti saranno registrati con riduzione della tassa normale a un quarto.
[3]La Camera ha facolta' di accordare agevolazioni e premi agli stabilimenti medesimi, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 2 giugno 1921
