Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 2 giugno 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni dell'art. 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono applicabili agli stabilimenti per la produzione e per la trasformazione dei derivati agrumari anche quando, per ragioni di affinita' o di connessione dei procedimenti industriali, vengano in essi lavorati altri prodotti.

[2]I contratti eventualmente stipulati dalla Camera agrumaria con gli stabilimenti suddetti saranno registrati con riduzione della tassa normale a un quarto.

[3]La Camera ha facolta' di accordare agevolazioni e premi agli stabilimenti medesimi, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 2 giugno 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art11 · fonte del testo

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