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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]La quota di integrazione di prezzo fissata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517, per i prodotti serici venduti all'estero, da liquidarsi dall'Ente Nazionale Serico, sara' corrisposta anche nel caso in cui le vendite saranno effettuate oltre il termine del 31 luglio 1942-XX, previsto dall'art. 7 della legge suddetta. Conseguentemente, sono abrogati i termini stabiliti dalla lettera c) del citato art. 7 della suddetta legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1517.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 27 marzo 1941-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - AMICUCCI - TASSINARI - DI REVEL - GATTI
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 6 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
