Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. 423 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: All'art. 8 della legge 4 settembre 1940-XVIII, numero 1517, e' sostituito il seguente:
tolto: «La quota di integrazione di cui al precedente articolo 7 sara' commisurata ad un valore della seta tratta greggia semplice diL. 197,50 per chilogrammo per i prodotti serici ottenuta dalla lavorazione dei bozzoli del raccolto nazionale 1940, e a quello determinato, a sensi del precedente art. 2, per quelli ottenuti dai bozzoli del raccolto dell'anno 1941.
tolto: «La quota di integrazione sara' determinata in misura pari alla differenza fra i valori di cui al comma precedente e la media dei prezzi della seta tratta greggia semplice qualita' base, quotati dalle Borse sete di New York e Jokohama nella quindicina in cui e' datato il contratto di vendita.
tolto: «Qualora i prezzi del mercato effettivo degli Stati Uniti d'America si discontino da quelli quotati dalle Borse predette alla media di cui al comma precedente sara' applicata una correzione determinata con le modalita' stabilite nel successivo art. 9.
tolto: «La quota d'integrazione per le vendite effettuate sui mercati americani eseguite con spedizione dirette da porti italiani a porti delle Americhe sara' determinata come dai commi precedenti, deducendo dalla media dei prezzi delle Borse sete, eventualmente modificata con l'applicazione della correzione predetta, una quota non superiore alle L. 10 per chilogrammo, in rapporto alle maggiori spese inerenti alla vendita su quei mercati (nolo, assicurazioni, imballaggio, ecc.).
tolto: «Qualora in dipendenza dalla sospensione del funzionamento delle Borse di New York e Jokohama o di una sola di esse, non sia possibile procedere al calcolo della media dei premi della seta trattata greggia semplice, qualita' base, quotata nelle Borse predette, la determinazione della misura delle quote di integrazione sara' effettuata con riferimento ad una media di prezzi convenzionale da stabilirsi dal Comitato di cui al successivo art. 9, il quale determinera', altresi', il periodo di validita' della media stessa. «La disposizione di cui al comma precedente e' applicabile dal 1° luglio 1941-XIX».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 15 gennaio 1942-XX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - RICCI - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - RICCARDI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-01-15;159~art1 · fonte del testo
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