L'articolo 16 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio funziona normalmente per Sezioni. Il Ministro puo' disporre la riunione di piu' Sezioni, in seduta comune, quando si tratti di esaminare argomenti che investano la competenza delle Sezioni stesse. Le Sezioni riunite sono presiedute dal vice presidente e, in caso d'impedimento, dal presidente di Sezione piu' anziano. Il Ministro puo' convocare l'adunanza plenaria per l'esame di questioni generali e, prima che le Sezioni singole o quelle unite si siano pronunziate, puo' rimettere all'adunanza plenaria questioni di competenza delle medesime, che rivestano particolare importanza. Per la validita' delle adunanze del Consiglio plenario o di piu' Sezioni unite e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. Per la validita' delle adunanze delle singole Sezioni e' richiesta la presenza di almeno quattro componenti per la prima e la seconda Sezione e di almeno cinque per le altre".

Testo vigente dal 11 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;167~art1 · fonte del testo

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