Art. 4 — Vice Presidenza

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del codice, e' Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione. Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non e' presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facolta' e' data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art4 · fonte del testo

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