Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Dopo l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e' aggiunto il seguente art. 2-bis: "Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovra' accertare sotto la sua personale responsabilita' l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1. In difetto la costruzione dovra' essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o la Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per cento alla Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si sostituisce alla Amministrazione interessata per l'adempimento degli obblighi di legge".

Testo in vigore dal 1 aprile 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-03-03;237~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari