Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1960 al 22 dicembre 2008. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e' sostituito dal seguente: "La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sara' fatta dalla Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovra' in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:
tolto: 1) di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente della Commissione;
tolto: 2) del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
tolto: 3) di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-03-03;237~art3 · fonte del testo
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