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Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sono aggiunti i commi seguenti: "I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto".

Testo in vigore dal 1 aprile 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-03-03;237~art2 · fonte del testo

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