Titolo I – Gestione marittimi
- Art. 1 — Misura della pensione
- Art. 2 — Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima
- Art. 3 — Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione
- Art. 4 — Maggiorazione della pensione per differimento
- Art. 5 — Pensione di anzianita
- Art. 6 — Aliquota contributiva
- Art. 7 — Variazioni delle tabelle retributive
- Art. 8 — Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione
- Art. 9 — Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658
- Art. 10 — Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere
- Art. 11 — Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi
- Art. 12 — Riscossione dei contributi
- Art. 13 — Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti
- Art. 14 — Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo
- Art. 15 — Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi