Art. 8 — Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione

I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purche' coperti da assicurazione generale obbligatoria. Il riscatto e' subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento. La somma da versare e' ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1 settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facolta' di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato. L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art8 · fonte del testo

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