All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' aggiunto il seguente alinea: "e) le persone di qualsiasi eta' che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare, riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge. Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorche' l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge. La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e' calcolata secondo le norme vigenti a tale data, e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente. Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria"

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art5 · fonte del testo

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