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[1]Il Ministero d'agricoltura puo' autorizzare le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ad impiegare l'ammontare delle somme versate dagli associati e degl'interessi corrispondenti, oltre che nei modi indicati nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9: 1° in prestiti per le case popolari alle condizioni stabilite dalla legge 31 maggio 1903, n. 254 e dal regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 24 aprile 1904, n. 164;
[2]2° in acquisto di beni immobili urbani;
[3]3° in acquisto, per via di cessione o surrogazione, di crediti garantiti da prima ipoteca sopra immobili urbani;
[4]4° in prestiti alle Societa' cooperative di produzione e lavoro e di consumo.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
