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[1]Il Ministero d'agricoltura puo' autorizzare le associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione ad impiegare l'ammontare delle somme versate dagli associati e degl'interessi corrispondenti, oltre che nei modi indicati nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1902, n. 9: 1° in prestiti per le case popolari alle condizioni stabilite dalla legge 31 maggio 1903, n. 254 e dal regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 24 aprile 1904, n. 164;

[2]2° in acquisto di beni immobili urbani;

[3]3° in acquisto, per via di cessione o surrogazione, di crediti garantiti da prima ipoteca sopra immobili urbani;

[4]4° in prestiti alle Societa' cooperative di produzione e lavoro e di consumo.

Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;533~art1 · fonte del testo

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