L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, e' elevato da lire 72.000 a lire 130.000 annue. Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo della pensione e' maggiorato di lire 5.200. Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di contribuzione, e' fissato in lire 286.000. La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da Corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie e non comprensiva della maggiorazione prevista dall'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

Testo vigente dal 10 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;661~art1 · fonte del testo

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