L'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, e' sostituito dal seguente: "Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 20.000 per gli anni 1967-1968 e di lire 30.000 per gli anni successivi, di cui lire 5.000 sono attribuite alla gestione assistenza. La misura del contributo annuo potra' essere variata sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione previdenza. L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo".

Testo vigente dal 10 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;661~art2 · fonte del testo

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