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Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1955, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data dei 1 ottobre 1965.

Testo in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-10-19;1204~art3 · fonte del testo

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