Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami o per soli titoli banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1955, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, o hanno ottenuto nel concorso per soli titoli una valutazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi, sono inquadrati, seguendo l'ordine di graduatoria, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza giuridica prevista dai rispettivi bandi e con decorrenza economica dalla data dei 1 ottobre 1965.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-10-19;1204~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.