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Il settimo, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti "Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato, nelle prove di esame una votazione, non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, ed una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a settantacinque centesimi. La tabella per la valutazione dei titoli e' predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione mediante proprio decreto, sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e, di cultura".

Testo in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-10-19;1204~art1 · fonte del testo

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