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Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' sostituito dal seguente: "Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000".

Testo in vigore dal 12 dicembre 1980 al 28 marzo 1987

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