Il primo comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, aggiunto con la legge di conversione 13 febbraio 1952, n. 50, e modificato con l'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' sostituito dal seguente: "Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000".3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120

3

Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 ha disposto (con l'art.12 comma 4) che:" Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non puo' essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni."

Testo vigente dal 28 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1980 al 28 marzo 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120

    Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 ha disposto (con l'art.12 comma 4) che:" Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non puo' essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-12-11;826~art6 · fonte del testo

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