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Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 48.500 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 54.500 milioni. Il limite di spesa di lire 22.050 milioni, previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 24.550 milioni.12 Il limite di spesa di lire 4.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1977, n. 639, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, gia' elevato a lire 4.730 milioni con l'articolo 10 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e' ulteriormente elevato a lire 6.230 milioni.3 La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980; quella di cui al terzo comma nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1980.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1984, n.887

1

La L. 22 dicembre 1984, n.887 ha disposto (con l'art.11) che:" Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni e' ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui."

L. 28 febbraio 1986, n.41

2

La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art.16 comma 13) che:" Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi e' ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo."

D.Il. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120

3

Il D.Il. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 (in G.U. 28/3/1987, n.73) ha disposto 8con l'art.12 comma 4) che:" Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e' ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987."

Testo in vigore dal 28 marzo 1987 al 27 luglio 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1987

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1986 al 28 marzo 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Il. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120

    Il D.Il. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 (in G.U. 28/3/1987, n.73) ha disposto 8con l'art.12 comma 4) che:" Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e' ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1980-12-11;826~art1 · fonte del testo

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