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I veicoli di ogni specie indicati nella tabella annessa alla presente legge, pei quali e' concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuitamente somministrato dall'Amministrazione delle tasse sugli affari. Anche il contrassegno gratuito deve essere stabilmente fissato.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
