Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. 261 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: E' punito con un'ammenda diL. 20 chiunque sia trovato a circolare con velocipede o con altro dei veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, fornito di contrassegno che sia stato rimosso dopo l'originaria applicazione, o riveli qualsiasi alterazione del congegno di chiusura.
tolto: Per le vetture automobili e per gli altri veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella, trovati a circolare con contrassegno rimosso, o comunque alterato, e' dovuta un'ammenda di lire 40. La stessa ammenda e' dovuta por la mancanza del contrassegno.
tolto: E' punito con un'ammenda di lire 15 chiunque non applichi nel modo e nel posto prescritto i contrassegni su tutti i veicoli contemplati nella presente legge, e chiunque contravvenga alle prescrizioni regolamentari riguardanti l'esecuzione delle leggi per la tassa sui velocipedi, motocicli e automobili.
tolto: La mancanza del contrassegno per i veicoli esenti da tassa, da' luogo all'applicazione di un'ammenda di lire 5 o di lire 10, secondo che si tratti di velocipedi e motocicli, o di automobili.
tolto: La disposizione dall'art. 12 della leggo 10 dicembre 1905, n. 582, e' applicabile anche ai contrassegni gratuiti.
tolto: L'ammenda stabilita dall'art. 11 della legge citata nel comma precedente e' applicabile anche per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito dalla legge.
tolto: Chiunque contravvenga alle disposizioni che saranno stabilite dal regolamento circa la concessione e l'uso dei contrassegni speciali di cui all'art. 7, per la circolazione dei veicoli indicati dal n. 4 in poi della tabella sara' punito coll'ammenda di L. 300.
tolto: Per i motocicli di cui all'art. 8 l'ammenda sara' di L. 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-12-30;794~art9 · fonte del testo
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