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[1]All'art. 3 della legge 10 dicembre 1905, n. 582, e' sostituito il seguente:
[2]Sono mantenute, per le tasse stabilite dalla presente legge, le esenzioni accordate dai nn. 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 giugno 1860, n. 3022; e dall'art. 37 del regolamento approvato col R. decreto 3 febbraio 1807, n. 3012, per l'applicazione della tassa sulle vetture.
[3]Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge:
- a)i veicoli di ogni specie indicati nell'annessa tabella dati in dotazione fissa ai corpi armati dello Stato, purche' siano condotti da militari, o da agenti in divisa o muniti di un segno distintivo facilmente riconoscibile;
- b)gli automobili adibiti al servizio postale ordinario in seguito a speciale autorizzazione del Ministero dello poste e dei telegrafi;
- c)le vetture, carri e furgoni automobili adibiti esclusivamente per conto dei Comuni, al servizio di estinzione degli incendi;
- d)i veicoli di ogni specie indicati nella annessa tabella, importati temporaneamente dall'estero, in quanto appartengano a persone ivi residenti e non sia trascorso il termine di tre mesi dal giorno della temporanea importazione. Tale esenzione non e' pero' applicabile alle vetture automobili che, quantunque importate temporaneamente dall'estero, vengano usate in servizio pubblico;
- e)i tricicli, le vetturette, i velocipedi ed altri apparecchi ad essi assimilabili, esclusi gli automobili, usati personalmente da infermi poveri provvisti di speciale licenza;
- f)i tricicli, le barelle a ruote, nonche' gli automobili ed altri consimili carri e veicoli particolarmente destinati da enti morali ospedalieri e da associazioni umanitarie, provvisti di speciale licenza, pel trasporto di persone che abbisognino di cure modiche o chirurgiche.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
