Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per i velocipedi e per gli altri veicoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 della tabella, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni, i quali devono essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilita', stabilmente fissati sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo) e non piu' rimossi.
[2]Tali contrassegni inamovibili sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti e costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
