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[1]La presente legge entrera' in vigore il 1° gennaio Il Governo del Re provvedera' a coordinare in testo unico le disposizioni della presente e quelle non abrogate della legge 10 dicembre 1905, n. 582, ed emanera' con regolamento, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1909.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Arlotta.

[6]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-12-30;794~art10 · fonte del testo

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