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[1]((Il magistrato in aspettativa e' posto immediatamente fuori del ruolo organico se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, o dopo due mesi se fu concessa per motivi di salute o per il servizio militare.
[2]I relativi posti sono dichiarati vacanti e l'assegno che puo' spettare al magistrato va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanze di posti.
[3]Al termine dell'aspettativa, il magistrato ha diritto di occupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianita', salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e' destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del ministro. Se il magistrato non accetta la sede offertagli, sara' collocato di nuovo in aspettativa, ma questa non potra' durare oltre il termine di legge)).
[4]Possono essere collocati in aspettativa per decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore e per un periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti da infermita' o debolezza di mente, che non sia tale da potersi far luogo alla dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 203 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1913 al 16 dicembre 2009
