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[1]Il magistrato collocato in aspettativa e' posto fuori del ruolo organico dopo due mesi, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia; e dopo tre mesi se l'aspettativa fu concessa per motivi di salute. Il suo posto e' dichiarato, quindi, vacante, e l'assegno che gli puo' spettare, va a carico dei fondi disponibili in bilancio per vacanza di posti.

[2]Al termine dell'aspettativa il magistrato ha diritto di rioccupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianita', salve le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione. Egli e' destinato ad una delle sedi del suo grado e ufficio che risultino vacanti, avuto riguardo alla sua domanda nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio. Se non vi siano vacanze nelle sedi domandate ed egli non consenta a raggiungere la sede offerta, continua nell'aspettativa sino a che possa essere destinato a una delle prime sedi che successivamente risultino vacanti, purche' non oltre il termine massimo dell'aspettativa medesima. Il disposto dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e' abrogato per quanto rilette la magistratura.

[3]Possono essere collocati in aspettativa per decreto Reale, previo parere conforme del Consiglio superiore e per un periodo di tempo non superiore a due anni, i magistrati colpiti da infermita' o debolezza di mente, che non sia tale da potersi far luogo alla dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 203 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 5 gennaio 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-14;511~art33 · fonte del testo

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