Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito di ripetere l'istanza per il passaggio nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie gia' dichiarati non idonei per il passaggio al gruppo B, in conseguenza di provvedimento disciplinare meno grave della sospensione inflitto anteriormente ai cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, e che non abbiano successivamente riportata altra sanzione disciplinare. E' consentita comunque, nello stesso termine, la rinnovazione dell'istanza ove sia intervenuta riabilitazione. Nello stesso termine potra' chiedere il passaggio di cui sopra il personale femminile del ruolo degli aiutanti.

Testo vigente dal 14 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430~art3 · fonte del testo

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