I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalita' previste dall'articolo 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'articolo 22, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art21 · fonte del testo

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