L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:

  • a)con il contributo annuo dello Stato;
  • b)con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonche' di organizzazioni internazionali;
  • c)con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
  • d)con i proventi derivanti dalle attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato e' determinato in 5 miliardi di lire. Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria".

Testo vigente dal 23 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-08;439~art5 · fonte del testo

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