L'articolo 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito dal seguente: "L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonche' alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attivita' e' svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo. L'ISPE inoltre cura:

  • 1)la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;
  • 2)la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative;
  • 3)la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici. L'Istituto puo' essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento. L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto".

Testo vigente dal 23 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;439~art1 · fonte del testo

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