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[1]Il terzo comma dell'art. 13 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]«Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo: i direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; l'ufficiale del Corpo del genio navale progettista di nuove navi o di navi da trasformare; il capo della Divisione sommergibili della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni riguardanti i piani di massima di nuove costruzioni o di lavori di grande trasformazione delle unita' esistenti, oppure sistemazioni di bordo, e negli altri casi nei quali il presidente lo ritenesse opportuno».
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
