Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 343 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Il primo ed il secondo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
tolto: «Il Comitato per i progetti delle armi navali e' costituito come segue:
tolto: a) il generale ispettore del Corpo per le armi navali o, se tale grado non e' coperto, l'ufficiale generale del Corpo stesso piu' elevato in grado o piu' anziano, oppure il direttore generale delle armi e degli armamenti navali, presidente;
tolto: b) un ufficiale generale del Corpo per le armi navali, vice presidente;
tolto: c) un ufficiale ammiraglio fra quelli addetti all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina, membro ordinario;
tolto: d) il presidente della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, membro ordinario;
tolto: e) gli ufficiali generali del Corpo delle armi navali in ruolo non compresi nelle precedenti lettere a), b) e d), membri ordinari;
tolto: f) un generale o colonnello del Corpo del genio navale, membro ordinario;
tolto: g) due colonnelli del Corpo per le armi navali o capitani di vascello, membri ordinari;
tolto: h) i capi dei reparti della Direzione generale delle armi e degli armamenti navali che trattano rispettivamente «artiglierie e munizionamento», «armi subacquee, ostruzioni ed armamenti» e «elettro-meccanica, radiotelegrafia e comunicazioni» o, in assenza o mancanza di tali capi reparto, l'ufficiale piu' anziano addetto a ciascuno dei reparti stessi, membri ordinari;
tolto: i) un'ufficiale superiore del Corpo per le armi navali, membro ordinario, con funzioni anche di segretario. «Sono membri straordinari del Comitato, con voto deliberativo: i direttori generali delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi e degli armamenti navali; l'ispettore di allestimento; il comandante dei sommergibili; il capo della Divisione sommergibili della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Torino, addi' 12 luglio 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1095~art3 · fonte del testo
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