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[1]Il penultimo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]«Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del successivo art. 10, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari, con voto deliberativo, un consigliere di Stato, un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare:
- a)l'ufficiale del Genio navale piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle navi, escluso il presidente;
- b)l'ufficiale per le armi navali piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle armi navali, escluso il presidente;
- c)l'ispettore del Genio od un ufficiale del Genio militare da lui delegato».
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
