Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Nei procedimenti in materia civile e commerciale l'ufficiale giudiziario e' obbligato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, da eseguirsi fuori del Comune di sua residenza o a distanza di oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, eccetto i casi in cui la parte chieda che la notificazione sia eseguita da lui personalmente.

[2]L'obbligo di valersi del servizio postale sussiste anche per la notificazione al contumace, prevista dal secondo capoverso dell'art. 385 del codice di procedura civile, salvo che l'autorita' giudiziaria non disponga o la parte non chieda che sia compiuta personalmente dall'ufficiale giudiziario.

[3]La richiesta che l'atto sia notificato personalmente dall'ufficiale giudiziario deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e deve essere firmata dallo stesso richiedente.

[4]Ogni abuso dell'ufficiale giudiziario in ordine al suo intervento personale nella notificazione degli atti e' punito con una ammenda disciplinare da L. 100 a L. 500.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari