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Le indennita' giornaliere per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: ((per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525.)) Salvo quanto e' disposto nel comma precedente, nulla e' innovato, per quanto riguarda le indennita' giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni. Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilita' temporanea sussiste ancora a tale data, le indennita' saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1958 al 1 gennaio 1963. 33 parole tolte, 48 parole aggiunte.

tolto: per gli uomini aggiunto: per i lavoratori di eta' superiore a tolto: 16 anni........ L.400 per le donne di eta' superiore a 16 anni.........L.300 per i ragazzi di ambo i sessi dall'eta' non superiore a 16 anni........................... L.150 aggiunto: sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525. Salvo quanto e' disposto nel comma precedente, nulla e' innovato, per quanto riguarda …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-02-20;64~art1 · fonte del testo

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