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[1]Le indennita' giornaliere per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

[2]per gli uomini di eta' superiore a 16 anni........... L 250 per le donne di eta' superiore a 16 anni............L.165 per i ragazzi di ambo i sessi dal eta' non superiore a 16 anni. L. 85 Salvo quanto e' disposto nel comma precedente, nulla e' innovato, per quanto riguarda le indennita' giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni. Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilita' temporanea sussiste ancora a tale data, le indennita' saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.

Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 11 giugno 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;64~art1 · fonte del testo

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