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[1]L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e' sostituito come segue:
[2]«Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:
- a)con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso.1
- b)con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori pero' alle lire 2000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato; 1
- c)con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.
[3]«I fabbisogni preventivi di cui alle lettere a) e c) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.
[4]«Il pagamento delle spese predette potra' essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice-consegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese cosi' approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796».
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902
1Il D.Lgs. del capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'articolo 1 lettere a) e b) della legge 29 giugno 1940, n. 802, che reca modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato e quelli fissati con gli articoli 12 e 13, ultimo comma, del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796"; Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la suindicata modifica ha effetto dal 1 luglio 1946.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1947 al 9 maggio 2025
