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[1]L'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e' sostituito come segue:
[2]«Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato:
- a)con l'approvazione dei fabbisogni preventivi per le spese di carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o continuativo o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse assegnazioni a forfait come all'articolo seguente, e quelle inferiori a lire 2000 facenti carico ai capitoli non amministrati dal Provveditorato stesso.
- b)con autorizzazioni concesse caso per caso per le spese di carattere eccezionale, superiori pero' alle lire 2000, quando facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato;
- c)con l'approvazione dei fabbisogni per le somministrazioni di materiali da farsi direttamente dal Provveditorato.
[3]«I fabbisogni preventivi di cui alle lettere a) e c) dovranno essere trasmessi entro i termini che saranno stabiliti dal Provveditorato.
[4]«Il pagamento delle spese predette potra' essere effettuato con mandati diretti o con ordini di accreditamento a favore dei funzionari incaricati di eseguirle. I consegnatari e vice-consegnatari delle Amministrazioni centrali potranno, quindi, provvedere al pagamento delle spese cosi' approvate anche per somme eccedenti i limiti fissati dal R. decreto 20 ottobre 1924-II, n. 1796».
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 8 ottobre 1947
