Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al n. 1 dell'art. 237 della stessa legge, e' sostituito il seguente:
[2]«Se ne siano deliberati col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]A. Fortis.
[7]Visto, il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 22 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
