Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 9361 parole tolte, 20 parole aggiunte in 419 capoversi.
tolto: Agli articoli sottoindicati del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
tolto: Art. 12.
tolto: Per essere elettore e' necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.
tolto: Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalita'.
tolto: L'acquisto del diritto elettorale di parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1012, n. 555.
tolto: Art. 13.
tolto: Sono elettori coloro che trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi inscritti in virtu' degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.
tolto: Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.
tolto: Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.
tolto: La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'articolo 28.
tolto: Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.
tolto: Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo dove darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste.
tolto: Art. 14.
tolto: (1° comma):
tolto: Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' ovvero lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.
tolto: (3° comma). - La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non e' computato per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.
tolto: Aggiungere dopo l'ultimo comma:
tolto: I contratti, di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 37 per la revisione delle liste elettorali.
tolto: Art. 15.
tolto: La disposizione del 3° comma dell'art. precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredita'.
tolto: Art. 16.
tolto: Soppresso il 2° comma.
tolto: Art. 17.
tolto: (2ª parte):
tolto: Al marito di quella che paga la moglie, eccettoche' i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.
tolto: Art. 18.
tolto: La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente puo' valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinita'.
tolto: Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato puo' delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinita', quando egli non possa o non vaglia esercitare il diritto elettorale.
tolto: Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.
tolto: Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.
tolto: Art. 19.
tolto: La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso da' diritto all'elettorato quando provenga dalla qualita' di erede.
tolto: Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito.
tolto: Art. 20.
tolto: La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprieta', il dominio diretto e per i locatari.
tolto: Art. 20-bis.
tolto: I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dell'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposte si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.
tolto: Art. 20-ter.
tolto: Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai propri tari di beni indivisi o da una Societa' commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.
tolto: La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.
tolto: Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.
tolto: L'esistenza delle Societa' di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.
tolto: Art. 20-quater.
tolto: I fitti pagati per beni appartenenti a Societa' in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Societa' sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.
tolto: Art. 21.
tolto: I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovino sotto le armi.
tolto: Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.
tolto: Nella formazione della lista elettorale si compilera', con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.
tolto: Art. 22.
tolto: Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative o non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.
tolto: Art. 22-bis.
tolto: Non sono elettori ne' eleggibili:
tolto: 1 coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
tolto: 2 gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;
tolto: Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;
tolto: 3 i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
tolto: 4 coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carita';
tolto: 5 i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
tolto: 6 i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
tolto: 7 i condannati ad altre pene restrittive della liberta' personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano;
tolto: 8 i condannati all' interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
tolto: 9 i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e le loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 905 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita o danneggiamento previsto dall'articolo 424 del codice penale, sia per l'uno che per altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
tolto: 10 i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.
tolto: Sono eccettuati i condannati riabilitati.
tolto: Art. 23.
tolto: (1° comma):
tolto: Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori inseriti nelle liste, purche' sappiano leggere e scrivere.
tolto: La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'articolo 82, l'avvenuta elezione, invitera' coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazione contenuta nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista. Tale prova dovra' essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
tolto: Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.
tolto: Non sono eleggibili
tolto: (Parti 1ª e 2ª identiche).
tolto: gl'impiegati degli istituti locali di beneficenza;
tolto: coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;
tolto: coloro che hanno il maneggio del danaro del comune o non ne hanno reso conto; (il resto identico, meno l'ultimo comma che viene soppresso).
tolto: Art. 24.
tolto: Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, e i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.
tolto: Art. 25.
tolto: (1 comma):
tolto: Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, che si trovano nelle condizioni stabilite al primo comma dell'articolo 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'articolo 95... (il resto identico).
tolto: Sono eccettuati:
tolto: coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile (parti 2ª, 3ª, 4ª identiche).
tolto: parte 5ª: coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia; (il resto identico),
tolto: Art. 25-bis.
tolto: Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali e' necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25 e dichiarare la ineleggibibilita' di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'articolo 84.
tolto: Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 87 (comma 5° e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.
tolto: Art. 26.
tolto: (1° comma):
tolto: Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita' il luogo e la data della nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.
tolto: Art. 28.
tolto: Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la inscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.
tolto: Sono altresi' inscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.
tolto: A tali inscrizioni si procedera' in base agli elenchi prescritti dall'articolo 20 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'articolo 21 del testo medesimo.
tolto: Nella copia dell'elenco numero 2 l'esattore comunale apporra' la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2° comma del presente articolo.
tolto: Sono anche inscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda dentro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne fara' loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1° dicembre di ogni anno.
tolto: Art. 29.
tolto: Sostituire nel primo comma:
tolto: 2 l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel comune;
tolto: 3 l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune; deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto;
tolto: Indi continuare:
tolto: 4 i titoli...
tolto: Aggiungere dopo l'ultimo comma:
tolto: Il richiedente, che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.
tolto: Art. 30.
tolto: (2° comma):
tolto: La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere, o non lo possa per fisico impedimento, potra' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto e' rilasciata, attestazione al richiedente.
tolto: Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere puo' essere data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternita' ed eta', del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarera' d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.
tolto: Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.
tolto: La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.
tolto: Art. 31.
tolto: La Commissione comunale elettorale istituita con l'articolo 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.
tolto: Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero od il genero, l'adottante e l'adottato. Ne' la stessa persona puo' far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.
tolto: Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1913, n. 666.
tolto: Art. 34.
tolto: Trascorso il termine di cui all'articolo 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.
tolto: Art. 35.
tolto: (1° comma):
tolto: Nel primo elenco si propone a inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'articolo 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 20 giugno 1912, n. 666.
tolto: La Commissione non puo' proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.
tolto: (5° comma):
tolto: Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune:
tolto: (6° comma):
tolto: Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.
tolto: Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):
tolto: Nel quanto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino, emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorieta', emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.
tolto: Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21.
tolto: Art. 37.
tolto: (2° e 3° comma):
tolto: Durante questo termine un esemplare dai cinque elenchi prescritti dall'articolo 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso, all'albo pretorio, in modo visibile: ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con e iscritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
tolto: Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.
tolto: Art. 40.
tolto: (1° comma):
tolto: La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.
tolto: Art. 42.
tolto: La Commissione elettorale provinciale istituita con l'articolo 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.
tolto: Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facolta' indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.
tolto: Art. 43.
tolto: (1° comma) in luogo dei nn. 3 e 4 sostituire:
tolto: 3° i cinque elenchi di cui all'articolo 35, con tutti i documenti relativi alle nuove inscrizioni e cancellazioni o al diniego delle domande, ancorche', non vi siano stati reclami;
tolto: Quindi continuare:
tolto: 4° i reclami...
tolto: Art. 44.
tolto: (2°, 3° e 4° comma):
tolto: La Commissione provinciale pronunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla commissione comunale; ma puo' anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.
tolto: La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.
tolto: Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.
tolto: Art. 45.
tolto: (3°, 4° e 5° comma):
tolto: Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non piu' tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco da' notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.
tolto: Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.
tolto: Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco del Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.
tolto: Art. 46.
tolto: (1° e 2° comma):
tolto: L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformita' dell'articolo 45 e dei due seguenti capoversi.
tolto: Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione del diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonche' delle sentenze, di cui all'articolo 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
tolto: (4° comma):
tolto: Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale Dopo l'ultimo comma aggiungere:
tolto: La commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'articolo 59.
tolto: Art. 47.
tolto: (3° e 4° comma):
tolto: Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullita', deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullita', entro quindi i giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.
tolto: Art. 51.
tolto: La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.
tolto: La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 45.
tolto: Art. 53.
tolto: (2° comma):
tolto: Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia, sara' conservata negli archivi della Prefettura.
tolto: Art. 54.
tolto: (3° comma):
tolto: La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonche' dell'abitazione dei singoli elettori agli effettivi del terzo comma dell'articolo 59.
tolto: Art. 58.
tolto: (2° e 3° comma):
tolto: Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.
tolto: Ogni sezione non puo' avere piu' di 800 elettori inscritti, ne' meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
tolto: Art. 59.
tolto: La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'articolo 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonche' il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.
tolto: In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'articolo 57.
tolto: Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente a norma degli articoli 70 e 71, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.
tolto: L'elettore e' assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.
tolto: Gli elettori che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'articolo 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.
tolto: Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'articolo 35.
tolto: L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non piu' tardi del 15 dicembre.
tolto: Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'articolo 30.
tolto: La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione puo' essere fatta senza domanda.
tolto: Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avra' diritti di prendere cognizione di tali atti.
tolto: Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia rafficazione degli avvisi.
tolto: I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.
tolto: Il presidente della Commissione comunale non piu' tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.
tolto: Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtu' dell'articolo 44, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.
tolto: Art. 59-bis.
tolto: Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.
tolto: Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.
tolto: Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.
tolto: Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione, elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente la elezione.
tolto: Art. 55.
tolto: (Comma 2° e seguenti):
tolto: Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.
tolto: Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.
tolto: Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.
tolto: Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.
tolto: Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.
tolto: Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.
tolto: Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.
tolto: Art. 56.
tolto: (1° comma):
tolto: Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.
tolto: Art. 60.
tolto: Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):
tolto: Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale, che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'articolo 59.
tolto: Art. 60-bis.
tolto: La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:
tolto: 1° un bollo del Comune;
tolto: 2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 68;
tolto: 3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 64; 4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.
tolto: Art. 62.
tolto: Gli articoli 23 e 25 e quelli dal numero 66 a 88 e da 95 a 110 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.
tolto: Art. 63.
tolto: (1° e 2° comma):
tolto: In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello tra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o tra gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.
tolto: Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati inscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.
tolto: In caso di necessita' riconosciuta dal primo presidente della Corte, puo' anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice-presidente il vice-pretore o il conciliatore.
tolto: Aggiungere dopo l'ultimo comma:
tolto: Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.
tolto: Art. 64.
tolto: Nel periodo compreso fra l'ottavo ed il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due e consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale ne' della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.
tolto: Se il Consiglio comunale e' sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.
tolto: Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.
tolto: In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta e valida qualunque sia il numero dei presenti.
tolto: Agli eletti il sindaco notifica nel piu' breve termine e, al piu' tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
tolto: A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennita' di lire cinque.
tolto: Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, tra persone residenti nel comune, nelle categorie seguenti:
tolto: 1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;
tolto: 2° i notai;
tolto: 3° i segretari e vice-segretari comunali;
tolto: 4° gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.
tolto: La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.
tolto: Il segretario dev'essere rimunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.
tolto: Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.
tolto: Art. 64-bis.
tolto: Il presidente, il vice-presidente ed il segretario, se elettori nel comune, o gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorche' non appartengano alla medesima.
tolto: Art. 64-ter.
tolto: L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate
tolto: Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.
tolto: Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
tolto: Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od a anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.
tolto: Art. 66.
tolto: Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
tolto: Art. 67.
tolto: Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 55.
tolto: Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.
tolto: Art. 68.
tolto: Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
tolto: Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.
tolto: Saranno parimente affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.
tolto: Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.
tolto: La prova che sia cessata la sospensione dovra' essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale.
tolto: Art. 69.
tolto: Il diritto elettorale e' personale; nessun elettore puo' farsi rappresentare, ne' mandare il suo voto per iscritto.
tolto: Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilita' di esprimere il voto, e' ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.
tolto: Art. 70.
tolto: Alle ore otto del giorno per il quale e' indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente gli scrutatori ed il segretario.
tolto: Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'articolo 64-ter, alternativamente l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.
tolto: Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.
tolto: Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
tolto: Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identita'.
tolto: Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 108.
tolto: Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato gia' ammesso a votare.
tolto: L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.
tolto: In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 79.
tolto: Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorita' che li ha rilasciati.
tolto: Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'articolo 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identita' personale. Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona, che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorita' che li ha rilasciati.
tolto: Art. 70-bis.
tolto: Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorita' governativa, puo' provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui e' compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.
tolto: Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identita' personale dell'elettore.
tolto: La tessera deve essere conforme al modello allegato F del testo unico della legge elettorale politica; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternita', eta' e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore e' inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.
tolto: L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.
tolto: Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera e' punito a norma dell'articolo 108.
tolto: Art. 70-ter.
tolto: In ogni pretura e' tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternita', eta', luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso e' inscritto.
tolto: Una copia della fotografia, firmata dal pretore, e' ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio e' firmato dal pretore e dal cancelliere.
tolto: Art. 71.
tolto: Aggiungere premettendo:
tolto: Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.
tolto: Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'Ufficio, visibile a tutti.
tolto: A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
tolto: (1° e 2° comma):
tolto: Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.
tolto: Quando il numero dei consiglieri da eleggere e' di cinque o piu', ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguali ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.
tolto: (4° comma):
tolto: L'elettore puo' aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternita' la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione e' vietata.
tolto: Art. 72.
tolto: L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
tolto: Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nei modi indicato dagli articoli precedenti.
tolto: La votazione, a pena di nullita' resta aperta fino alle ore sedici.
tolto: Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi li ammette a votare nell'ordine con cui ne e' stata presa nota: nessun altro elettore alle sopraggiunga puo' essere ammesso alla votazione. Alle ove diciassette nessun elettore puo' piu' votare.
tolto: Art. 73.
tolto: (1° comma, n. 2):
tolto: 2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;
tolto: (2° e 3° comma):
tolto: Questa lista, a pena di nullita', prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo e' consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.
tolto: La suddetta lista e' pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio.
tolto: Art. 76.
tolto: Il presidente della sezione e' incaricato della pulizia dell'adunanza ed a tale olfatto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
tolto: La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
tolto: Pero', in casi di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli uffiziali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente entrare nelle sale dell'elezione a farsi assistere dalla forza.
tolto: Hanno pure accesso nella sala gli uffiziali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
tolto: Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.
tolto: Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
tolto: Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
tolto: Art. 79.
tolto: (1° comma):
tolto: Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficolta' e gl'incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, sulla nullita' dei voti.
tolto: Art. 80.
tolto: Il presidente, a pena di nullita', dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale e' firmato, seduta stante da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validita' pero' basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.
tolto: Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
tolto: Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure opporre in ciascun foglio la loro firma.
tolto: Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza.
tolto: Art. 81.
tolto: Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha piu' sezioni, riunisce nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ed essi od ai vicepresidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali e' provveduto ai termini dell'articolo 79, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.
tolto: Il segretario della prima sezione e' segretario dell'adunanza dei presidenti.
tolto: Per la validita' delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualita' per intervenirvi.
tolto: Art. 92.
tolto: (2° comma).
tolto: Chi e' eletto in piu' di una provincia, ovvero in piu' di un mandamento della stessa provincia, puo' optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.
tolto: Art. 95
tolto: (6° comma):
tolto: I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima sessione.
tolto: Art. 98.
tolto: (1° comma):
tolto: Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte false, ovvero altera una lista, un elenco, una nota vera, o nasconde o sottrae o altera registri o certificati scolastici, e' punito con la detenzione fino a 3 anni e con multa sino a lire 3.000.
tolto: Art. 99.
tolto: (1° comma).
tolto: Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2.000.
tolto: Art. 101.
tolto: Aggiungere in fine:
tolto: Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.
tolto: Art. 102.
tolto: Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilita' ad uno o piu' elettori, o per accordo con essi ad altre persone, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000 anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.
tolto: L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilita', e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000.
tolto: Art. 103.
tolto: Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilita' per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare, il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri o artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta' degli elettori esercita pressioni per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1.000.
tolto: Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni, e' applicato il massimo della pena.
tolto: Art. 104.
tolto: I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a lire 2.000.
tolto: La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.
tolto: Art. 105.
tolto: Chiunque, con violenze o minaccie o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con, clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio, dei diritti elettorali o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5.000.
tolto: Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
tolto: Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1.000 a 6.000.
tolto: Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.
tolto: Art. 106.
tolto: (1° comma):
tolto: Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, e' punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
tolto: Art. 107.
tolto: Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in piu' sezioni elettorali ovvero per consiglieri provinciali in piu' comuni dello stesso mandamento, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.
tolto: Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale e' sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.
tolto: Art. 108.
tolto: Chiunque concorre all'ammissione al voto chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
tolto: Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.
tolto: Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato da tribunale per citazione direttissima.
tolto: Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od a legare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.
tolto: Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 70-bis, e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore e' punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.
tolto: Art. 109.
tolto: (2° comma):
tolto: L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interrutivo dell'atto non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la meta' del termine stabilito per la prescrizione.
tolto: (5° comma):
tolto: Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157.
tolto: Art. 109-bis (comma 3° dell'art. 109).
tolto: Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne e' incaricato ha diritto di far citare testimoni.
tolto: (Segue il comma 4° dell'art. 109 che incomincia: Ai testimoni delle inchieste... e finisce: su materia punibile).
tolto: Art. 110.
tolto: (2° e 3° comma):
tolto: Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravita' del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, ne' maggiore di cinque.
tolto: Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.
tolto: Aggiungere dopo l'ultimo comma:
tolto: Ai reati elettorali non e' applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.
tolto: Art. 111.
tolto: La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107 e 108 e' devoluta ai tribunali penali.
tolto: Art. 111-bis.
tolto: In ogni caso in cui e' dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticita' di domande verbali e l'identita' personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.
tolto: Art. 11.
tolto: Sostituire nel primo comma:
tolto: b) i deputati provinciali della provincia;
tolto: e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni;
tolto: Aggiungere dopo il paragrafo f:
tolto: Non piu' della meta' dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa puo' appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale
tolto: Aggiungere dopo l'ultimo comma:
tolto: I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.
tolto: Art. 145 e 245.
tolto: Sono incompatibili le funzioni;
tolto: 1° di deputato al Parlamento o di deputato provinciale;
tolto: 2° di deputato al Parlamento e di sindaco;
tolto: 3° di deputato provinciale e di sindaco;
tolto: 4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale.
tolto: I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quella della elezione.
tolto: Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non puo' essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.
tolto: Pero' il sindaco puo' essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.
tolto: In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua selezione, cessa dalle funzioni di sindaco.
tolto: I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.
tolto: Art. 153.
tolto: Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco puo' delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro tra gli elettori in quelle residenti purche' eleggibili a consigliere a norma dell'articolo 23 della presente legge.
tolto: Art. 225.
tolto: (Ultimo capoverso):
tolto: di 30 nelle altre provincie,
tolto: Art. 271.
tolto: I consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.
tolto: Il quadriennio decorrera' per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui e' avvenuta la rinnovazione integrale di esso.
tolto: Salvo il disposto dell'articolo 273, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, devono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.
tolto: La perdita delle qualita' di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel presente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza dagli uffici sopraindicati.
tolto: Art. 272.
tolto: (2° comma):
tolto: Durante il quadriennio si fa luogo...
tolto: ... (Identico il resto).
tolto: (3° comma):
tolto: Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purche' il rinnovamento generale dei consigli...
tolto: ... (Identico il resto).
tolto: Art. 218.
tolto: Salvo quanto e' stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire cinquanta, i contravventori... ecc.(il resto identico).
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 31/07/1913, n. 178 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-19;640~art2 · fonte del testo
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