La pensione spettante agli iscritti al Fondo cessati dal servizio dal 1 dicembre 1947 e' commisurata a tanti quarantesimi degli elementi della retribuzione indicati all'art. 3 corrisposti all'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio ed in base ai quali e' stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo effettivi o riscattati. La pensione non puo', comunque, essere superiore ai nove decimi degli elementi della retribuzione suddetti, ne' inferiore a lire 84.000 annue. Per la determinazione della misura delle pensioni la cui decorrenza ha inizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1948 e il 31 marzo 1949 e delle indennita' di cui al successivo art. 9, liquidate per eventi verificatisi nello stesso periodo, si considera l'ammontare raddoppiato degli elementi della retribuzione di cui al prima comma del presente articolo, corrisposti all'iscritto negli ultimi sei mesi di effettivo servizio, in essi compresi anche i ratei della 13ª mensilita' dello stipendio o del salario; per i mesi anteriori al 1 gennaio 1948 si considerano gli elementi della retribuzione sui quali sarebbe stato computato il contributo secondo la presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-07;904~art4 · fonte del testo

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