Art. 2
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[1]Per la determinazione delle ammende e delle multe proporzionali ai diritti di confine, contemplate dagli articoli 79, lettera a), 80, primo comma, 81, ultimo comma, 82, 1°, 2°, 3° e 4° comma, 84 e 97 del citato testo unico delle leggi doganali, si dovra' tener conto della valuta stabilita per i dazi d'importazione dalla tariffa doganale, per ragguagliarla all'ammontare di essi in valuta legale.
[2]Le ammende contemplate dagli articoli 79, lettera b), 80, 2° ed ultimo comma, 82, ultimo comma, 87, 88, 89 e 91-bis del detto testo unico sono quadruplicate.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
