Art. 13 — Esecuzione forzata
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto e' disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art13 · fonte del testo
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