Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1946 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, concernente la unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale, e' sostituito dal seguente:

[2]«In sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale viene assegnato da parte dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, un contributo annuo consolidato nella somma di L. 44.000.000.

[3]Tale somma, che verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sara' ripartita e versata alla Azienda autonoma statale della strada, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, con le modalita' da stabilirsi con successivo provvedimento del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.

[4]Il contributo dello Stato all'Azienda autonoma statale della strada in relazione al provento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale, e' consolidato in L. 181.000.000.

[5]Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente articolo». 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, e' provvisoriamente elevato a lire 170 milioni, salvo revisione ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Testo in vigore dal 7 aprile 1946 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1946

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1942 al 7 aprile 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, e' provvisoriamente elevato a lire 170 milioni, salvo revisione ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1946.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-04-07;409~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari