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[1]L'art. 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, concernente la unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale, e' sostituito dal seguente:
[2]«In sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale viene assegnato da parte dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, un contributo annuo consolidato nella somma di L. 44.000.000.
[3]Tale somma, che verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sara' ripartita e versata alla Azienda autonoma statale della strada, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, con le modalita' da stabilirsi con successivo provvedimento del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.
[4]Il contributo dello Stato all'Azienda autonoma statale della strada in relazione al provento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale, e' consolidato in L. 181.000.000.
[5]Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente articolo». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il contributo annuo consolidato nella somma di lire 44 milioni dovuto dallo Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, previsto dalla legge 7 aprile 1942, n. 409, e' provvisoriamente elevato a lire 170 milioni, salvo revisione ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1946.
Testo in vigore dal 7 aprile 1946 al 16 dicembre 2009
