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[1]L'art. 7 del Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, concernente la unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale, e' sostituito dal seguente:
[2]«In sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale viene assegnato da parte dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, un contributo annuo consolidato nella somma di L. 44.000.000.
[3]Tale somma, che verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, sara' ripartita e versata alla Azienda autonoma statale della strada, alle provincie, ai comuni ed ai consorzi, con le modalita' da stabilirsi con successivo provvedimento del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici.
[4]Il contributo dello Stato all'Azienda autonoma statale della strada in relazione al provento della tassa di circolazione e del contributo di miglioramento stradale, e' consolidato in L. 181.000.000.
[5]Con decreti del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente articolo».
Testo in vigore dal 5 maggio 1942 al 7 aprile 1946
